ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e nuovi ENTI del TERZO SETTORE
Il Notaio presta consulenza qualificata a coloro che intendono costituire Enti del Terzo Settore (ETS), introdotti dal decreto legislativo 117/2017, valutandone in particolare gli aspetti fiscali oggetto di continua evoluzione normativa e contemperando e armonizzando le esigenze degli Enti già costituiti, che abbiano o meno l’esigenza di transitare nel c.d. Registro unico nazionale del terzo settore.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i suddetti Enti esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, il decreto in questione ha fissato le regole comuni per gli Enti del Terzo Settore, salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate ed adattandole ai principi introdotti dalla riforma. Viene pertanto introdotto un primo requisito soggettivo, consistente nella identificazione di quali enti possono accedere alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo Settore. In particolare, sono considerati Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diverse dalle società. Le suddette tipologie di enti, al fine della definizione di ente del Terzo Settore, devono avere i seguenti ulteriori requisiti oggettivi: assenza di scopo di lucro, costituzione ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgimento di una o più attività di interesse generale, esercizio delle attività in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tra le novità il Codice ha stabilito regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore ha poi stabilito un periodo transitorio (che durerà fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi) in cui continueranno ad applicarsi le regole previgenti.
Tra le novità più rilevanti il nuovo Codice ha messo in campo un rigoroso meccanismo di monitoraggio da parte degli organismi deputati a vigilare sul funzionamento dei detti Enti. Ad esempio, con riferimento ai controlli fiscali, l’Amministrazione finanziaria potrà attivare autonomamente le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Il peso delle responsabilità dovuto al nuovo sistema sanzionatorio aumenta anche per i rappresentanti legali e per i componenti degli organi amministrativi degli enti, con particolare riguardo al divieto di distribuzione degli utili e di devoluzione del patrimonio.
Per la mole di novità introdotte dal Legislatore ed al fine di comprendere adeguatamente i nuovi strumenti introdotti dalla suddetta riforma e loro potenzialità applicative, appare necessario il supporto di una figura professionale altamente qualificata che sappia orientare il cliente verso la soluzione più aderente alle proprie esigenze.