UNIONI CIVILI E CONVIVENZE
Qualora si intenda iniziare una convivenza sorge l’esigenza di “programmarne” lo svolgimento (ad esempio in fase d'acquisto di un immobile, nella gestione di una attività economica, o nell’ambito di una successione); attraverso la consulenza del notaio viene costruito un contratto su misura in base alle proprie esigenze, al fine di evitare che l’unione che si crede saldamente fondata sui sentimenti, possa generare rapporti ambigui in cui si trasferiscono, spesso, conflitti di potere presenti in tutte le unioni, pronti ad esplodere.
Come noto, la Legge 76/2016 istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione svetta senz’altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in comune.
L'unione civile viene di fatto equiparata alle coppie sposate; in mancanza di una convenzione matrimoniale di adozione del regime di separazione dei beni (che, anche nel caso di unione civile, deve essere stipulata nella forma dell’atto pubblico), sia nel matrimonio che nell’unione civile si instaura il regime di comunione dei beni, inoltre anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del fondo patrimoniale.
Nella convivenza di fatto registrata invece ognuno dei conviventi rimane esclusivo titolare di ciò che acquista; è tuttavia possibile stipulare un “contratto di convivenza” (con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscano nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.
L’inedita figura dei contratti di convivenza oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Occorre infine notare la completa equiparazione delle coppie sposate, unite in una unione civile o in una convivenza di fatto registrata nel caso in cui uno dei membri della coppia eserciti un'impresa sotto forma di “impresa familiare”, in quanto, l’altro componente della coppia partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell’impresa individuale del componente della coppia titolare dell’impresa.
E' evidente che una chiara e concreta determinazione dei rapporti patrimoniali concorre alla serenità della coppia, sia che essa duri, sia che, come purtroppo spesso accade, non duri.