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Cessioni gratuite, Donazioni e tutela degli acquirenti e aventi causa

08 luglio 2019

La cessione gratuita non va confusa con la donazione, che ne costituisce una specie.

Nelle cessioni gratuite è compresa anche la donazione, ma esse hanno una causa, e una natura giuridica diversa e non sovrapponibile.

Entrambe hanno in comune il fatto che a fronte di una prestazione del cedente, nessuna obbligazione (o meglio nessuna obbligazione in corrispettivo) viene assunta dal cessionario, il quale può obbligarsi solo a prestazioni apposte quale onere alla donazione.

Quello che distingue le due fattispecie (donazione e cessione gratuita) è l'animo di liberalità, in quanto la prima viene fatta per fare appunto una “donazione”, animata da liberalità, mentre la seconda può avere gli scopi più vari (Cassazione civile Sezione 3° n. 10443/2019).

Molte cessioni gratuite possono avvenire in adempimento di una obbligazione naturale, cioè un obbligo morale che nessuno giuridicamente potrebbe pretendere venisse adempiuto, ma che se spontaneamente viene adempiuto tramite una prestazione la rende definitiva.

Ad es. una cessione gratuita può avvenire in ambito familiare, qualora taluno dei componenti la famiglia, pur non essendovi obbligato, si senta in dovere di dovere “compensare” altri familiari per avere ricevuto dai genitori donazioni a vario titolo di importo superiore rispetto agli altri, qualora tali ineguaglianze non superino la soglia della lesione della legittima.

Oppure nel caso in cui un immobile sia stato intestato, per i motivi più vari, ad una persona anziché a chi deve ritenersi realmente proprietario, senza avere cura di chiarire l'intestazione simulata con una scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 codice civile, di modo che il proprietario che doveva considerarsi effettivo non potrebbe mai pretendere la cessione in suo favore dell'immobile, epperò l'intestatario fiduciario può spontaneamente effettuarla anche qui in adempimento di obbligazione naturale.

Vi sono poi le cessioni gratuite fatte in ambito di separazioni fra coniugi, che sono gratuite perchè senza corrispettivo ma non certamente animate da liberalità, quelle fatte ai Comuni nell'ambito di convenzioni di lottizzazione, ed altre le più svariate.

E' importante evidenziare che se sotto il profilo delle azioni che possono essere azionate dai creditori le cessioni gratuite e le donazioni hanno lo stesso trattamento, potendo essere revocate entro 5 anni senza bisogno di dovere provare nulla se non il credito esistente e l'incapienza del restante patrimonio del cedente, per il resto le cessioni gratuite costituiscono un acquisto sicuro:

contro di esse non può essere mossa alcuna azione di reintegrazione della legittima da parte dei parenti del cedente, né tanto meno può essere chiesta la restituzione del bene ceduto al cessionario: l'azione di reintegrazione può essere promossa esclusivamente contro il donante, e la restituzione anche contro gli aventi causa del donatario. Tali azioni non possono mai colpire le cessioni gratuite in quanto sono espressamente previste esclusivamente contro chi effettua una donazione, diretta o indiretta (art. 809). Va precisato che, anche in caso di donazione:

  • l'azione di restituzione può essere promossa solo contro chi acquista dal donante, e non contro chi acquista da chi ha ricevuto una donazione indiretta, cioè fatta in forma diversa dalla donazione;

  • tale azione non potrà essere mossa se i legittimari del donante vi abbiano rinunziato, il che è possibile anche durante la vita del donante. Ed infatti nessun divieto è previsto, non esiste alcuna sentenza che abbia mai sancito la nullità della azione di restituzione, esistono viceversa sentenze di diversi tribunali che la ammettono, e sopratutto esiste un principio di carattere generale, sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8320/2019 punto 7.1 che espressamente si esprime nel senso che “le norme che ponendo limiti alla autonomia privata e alla libera circolazione dei beni sanciscono la nullità degli atti debbono intendersi di stretta interpretazione, sicchè non possono essere applicate estensivamente o per analogia ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”.

    Per cui, in conclusione:

    a) nessun rischio corre l'acquirente a titolo gratuito per eventuali azioni conseguenti alla lesione della legittima del patrimonio del cedente;

    b) nessun rischio corre l'acquirente del donatario nel caso in cui i parenti prossimi di quest'ultimo aventi diritto alla legittima abbiano rinunziato, anche essendo in vita il donante, alla azione di restituzione.

    E' utile in sede di stipula approfondire questi aspetti per consentire una piena e libera circolazione degli immobili coerente con il diritto vivente, che sempre più, come nei paesi anglosassoni, non è quello cristallizzato in codici e norme, ma quello concretamente applicato dalle Corti nel coordinamento delle norme fra esse e con i principi che le animano.

 

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