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Comunione legale dopo la separazione - Alienazione di quote di SRL in comunione legale

24 settembre 2019

 Con una ordinanza del 2018, la Corte di Cassazione (Sezione Civile seconda n. 4676/2018) ha affermato un principio fino ad ora inedito.
Quando cessa la comunione legale dei beni, il che può accadere perché i coniugi scelgono il regime della separazione dei beni, o perché si separano, i beni acquistati fino a quel momento restano in regime di comunione legale, e non in comunione ordinaria, a meno che i coniugi in sede di separazione non dispongano diversamente dichiarando che la comunione legale viene sciolta anche per i beni già acquistati.
Qual’è la differenza fra la comunione legale e quella ordinaria?
Sinteticamente e senza perdersi in tecnicismi: se io sono in comunione ordinaria è come se avessi un bene in comune con chiunque, coniuge o non coniuge, e potrò alienare e disporre della quota a me spettante a favore di chi voglio facendo subentrare nella comproprietà un’altra persona.
Se sono in comunione legale non posso disporre della mia quota, ma solo dell’intero bene, con la particolarità che se firma anche il coniuge chi acquista acquisisce il bene definitivamente, mentre se il coniuge non firma può annullare l’acquisto entro un anno.
Questo vale per i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri (automezzi o imbarcazioni), perché per i beni mobili  “semplici” chi acquista anche solo da un coniuge e lo fa definitivamente, e il coniuge che non ha alienato, se non era d’accordo, può solo pretendere la metà del prezzo della vendita, prezzo che cade in comunione così come era il bene venduto.
Che i beni precedenti alla separazione e acquistati in comunione legale rimangano in tale regime desta non poche perplessità, stante che l’articolo 191 codice civile prevede espressamente le cause di cessazione della comunione legale, e il successivo articolo 192 prevede il modo in cui si dividono i beni divenuti in comunione ordinaria, senza distinguere fra beni che restano per il passato in comunione legale e beni che non lo saranno più.
Ed infatti altra successiva ordinanza della Cassazione, (Cassazione Civile sezione seconda n. 6459/2019) nel disciplinare gli effetti della comunione legale sui beni mobili non iscritti in pubblici registri (diversi cioè da automezzi o imbarcazioni), innanzitutto precisa che in detti beni sono comprese le quote di società a responsabilità limitata, le quali sono beni mobili “semplici”, non sono classificabili in quelli iscritti in pubblici registri (pur essendo soggetti a pubblicità presso il registro delle imprese), e quindi possono essere alienate da ciascuno dei coniugi senza consenso dell’altro con pieno e definitivo effetto per l’acquirente.
Poi, in netta contrapposizione con la precedente ordinanza del 2018 sopra richiamata, specifica che “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all’art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria”, facendosi ovviamente riferimento ai beni già in comproprietà fra i coniugi, e in linea con una interpretazione che è quella sempre data al prefetto art. 191.
Parrebbe quindi che la ordinanza del 2018 sia un caso isolato, in discontinuità con la pregressa interpretazione, e con la successiva della stessa sezione della Cassazione.
Parrebbe, per concludere, che possa continuarsi a ritenere che per i beni precedenti allo scioglimento della comunione il regime di quest’ultima non sopravviva.
Ma attendiamo un definitivo assestamento, anche se tutto sommato la questione ha un rilievo marginale atteso che difficilmente uno dei coniugi dispone di una quota di beni in comproprietà con l’altro, quasi sempre viene alienato l’intero bene da parte di entrambi, o uno dei due acquisisce la quota dell’altro, nel qual caso, per prudenza, è bene congegnare l’atto con la presenza dei testi, nella forma di una convenzione matrimoniale, e prima della acquisizione della quota precisare che per i beni precedenti alla separazione viene convenuta la cessazione della comunione legale.
La quale ultima, poi, è avviata ad una progressiva estinzione, stante che quasi tutte le coppie ormai si orientano ad adottare il regime, più agile e meno complicato, della separazione dei beni.

 

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