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Eliminati i vincoli sul prezzo imposto per appartamenti in zona di edilizia economica e popolare

13 ottobre 2020

Chi ha avuto assegnato un appartamento da cooperativa edilizia o da costruttore, ricadente in zona di edilizia economica e popolare, ha quasi sempre il problema del prezzo imposto.

E cioè poiché è stata stipulata una convenzione dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice con il Comune, detta convenzione contiene una serie di vincoli ai sensi dell'art, 31 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, uno dei quali consiste nel non poter vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello scaturente dalla sua determinazione sulla base di alcuni parametri e coefficienti stabiliti in convenzione.

La pattuizione di un prezzo superiore era viziata da nullità, e non poteva pertanto essere prevista in atto di compravendita, e per tale motivo anche le banche erano restie a concedere mutui all'acquirente per finanziare l'acquisto.

Anche se la sanzione della nullità era stata degradata ad inefficacia da recenti provvedimenti legislativi, essa generava lo stesso problemi perchè l'acquirente poteva sempre chiedere il rimbosro dell'eccedenza di prezzo versata, anche dopo la stipula dell'atto.

La recente legge regionale 2 ottobre 2020 n. 21 ha eliminato tutti i suddetti vincoli per le convenzioni stipulate da oltre venticinque anni.

Viene pertanto notevolmente liberalizzata la circolazione di immobili provenienti da cooperativa edilizia o da costruttore, ricadenti in zona di edilizia economica e popolare.

Resta da riscattare l'area in modo da trasformare il diritto di superficie in piena proprietà: ma ciò è possibile, con una spesa che generalmente non supera qualche migliaio di Euro, in base a normative esistenti, che danno il diritto alla parte di ottenere il riscatto, facendo apposita istanza al Comune ove ricade l'immobile.

 

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