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TRASCRIZIONE DI ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÁ

14 febbraio 2020

Accettazione tacita di ereditá e trascrizione.

 A proposito di accettazione tacita che ormai viene richiesta in modo generalizzato in caso di provenienza successoria.

 Preliminarmente va detto che il rischio conseguente alla mancata trascrizione della accettazione é vicino allo zero, sussiste solo se viene fuori un testamento e l'erede che risulta in esso trascrive e vende (o aliena a qualsiasi titolo).

 In oltre trent'anni di notariato non mi é mai successo.

 Detto questo, essa va fatta solo quando la successione si é aperta da meno di dieci anni.

 Quando una successione si è aperta da oltre 10 anni, utilizzare l’atto che si stipula come accettazione tacita è contraddittorio e controproducente, può comportare che chi vi abbia interesse chieda che venga constatata la perdita del diritto ad accettare l'eredità travolgendo anche l'atto di trasferimento conseguente, in quanto tale "accettazione" (che tale non é più) é prova del fatto che tale atto è il primo che denota accettazione, in un momento in cui il diritto ad accettare è prescritto (art. 480 cod. civ.).

 E se come quasi sempre avviene prima dello scadere dei 10 anni la qualità di erede si é assunta per essere stati nel possesso dei beni, ai sensi dell'art. 485 cod. civ., di tale fatto non va data alcuna pubblicitá immobiliare. (Cassazione Sezione 3 civile n. 11638/2014 punto 5.1).

 Per cui in contratto faccio precisare che “ai sensi  dell’articolo 480 codice civile, non è possibile procedere con quest’atto alla trascrizione dell’accettazione tacita della suddetta ereditá perché il presente atto non é sintomatico di tale accettazione, non essendo più attuale la delazione ereditaria dopo decorso il termine di cui al predetto articolo 480 codice civile; pertanto quest’atto non costituisce alcuno degli atti soggetti a trascrizione previsti dagli articoli 2648 comma 3, e 2650 codice civile.”

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